Art. 12 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente  sugli  argomenti
previsti dal programma riportato nel citato allegato  A  al  presente
decreto. La prova orale avra' luogo, nella  sede  e  nei  giorni  che
saranno comunicati agli interessati con  le  modalita'  indicate  nel
precedente art. 5 indicativamente nella  prima  decade  del  mese  di
giugno 2019. 
    2. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
    3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13. 
    La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata  se
il candidato consegue il punteggio minimo di 18/30. 
    4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione  al  concorso,  sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua  straniera  (non  piu'  di  una
lingua a scelta tra  francese,  spagnolo  e  tedesco),  della  durata
massima  di  quindici  minuti,  che  sara'  svolta  con  le  seguenti
modalita': 
      a) breve colloquio di carattere generale; 
      b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale; 
      c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
    5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova  facoltativa  sara'
assegnato un punteggio aggiuntivo, in relazione al  voto  conseguito,
cosi' determinato: 
      a) da 21/30 a 23,999/30: 1 punto; 
      b) da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti; 
      c) da 27/30 a 30/30: 2 punti.