Art. 12 Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente sugli argomenti previsti dal programma riportato nel citato allegato A al presente decreto. La prova orale avra' luogo, nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con le modalita' indicate nel precedente art. 5 indicativamente nella prima decade del mese di giugno 2019. 2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13. La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il candidato consegue il punteggio minimo di 18/30. 4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di una lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco), della durata massima di quindici minuti, che sara' svolta con le seguenti modalita': a) breve colloquio di carattere generale; b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sara' assegnato un punteggio aggiuntivo, in relazione al voto conseguito, cosi' determinato: a) da 21/30 a 23,999/30: 1 punto; b) da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti; c) da 27/30 a 30/30: 2 punti.