Art. 13 Graduatoria di merito 1. La graduatoria di merito degli idonei sara' formata dalla commissione esaminatrice, secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando: a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; d) un terzo del punteggio attribuito nella prova orale di lingua inglese; e) l'eventuale punteggio assegnato alla prova orale facoltativa di lingua straniera. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale. 2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto della riserva di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio o per causa di servizio. A parita' di merito, si terra' conto dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sara' pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essa sara' pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito «www.difesa.it» e nel portale dei concorsi on-line.