Art. 13 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La graduatoria di merito  degli  idonei  sara'  formata  dalla
commissione esaminatrice, secondo l'ordine del  punteggio  conseguito
da ciascun concorrente ottenuto sommando: 
      a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) un terzo del  punteggio  attribuito  nella  prova  orale  di
lingua inglese; 
      e) l'eventuale punteggio assegnato alla prova orale facoltativa
di lingua straniera. 
    La  graduatoria   di   merito   sara'   approvata   con   decreto
dirigenziale. 
    2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra'  conto
della riserva di posti a favore del coniuge e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio o per causa di servizio. A parita' di merito, si
terra' conto dei  titoli  di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
dall'art. 73, comma 14 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  delle  domande  e  dichiarati
nella  domanda  di  partecipazione  o  in  dichiarazione  sostitutiva
allegata alla  medesima.  A  parita'  od  in  assenza  di  titoli  di
preferenza,  sempre  a  parita'  di  merito,   sara'   preferito   il
concorrente piu' giovane  d'eta',  in  applicazione  del  2°  periodo
dell'art.  3,  comma  76  della  legge  n.  127/1997,  come  aggiunto
dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    3. I  posti  eventualmente  non  ricoperti  in  uno  dei  profili
professionali per insufficienza di candidati idonei  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei negli altri  profili  professionali  a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 
    4.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  2  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5.  La  graduatoria  approvata  con  decreto  dirigenziale  sara'
pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Inoltre, essa sara' pubblicata,  a  puro  titolo
informativo, nel sito «www.difesa.it»  e  nel  portale  dei  concorsi
on-line.