Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; d) la commissione per l'accertamento attitudinale e per le prove di efficienza fisica. 2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a colonnello in servizio, presidente; b) due o piu' ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a maggiore in servizio, membri; c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a 1° maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a capitano, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno diversi dai componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a capitano, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno diversi dai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo. 5. La commissione per l'accertamento attitudinale e le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente perito selettore; b) due ufficiali dell'Aeronautica militare, specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia per l'effettuazione della prova di efficienza fisica.