Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  le  prove  scritte,  la
valutazione dei titoli, le prove orali  e  per  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per  l'accertamento  attitudinale  e  per  le
prove di efficienza fisica. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico di grado
non inferiore a colonnello in servizio, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali  del  Corpo  sanitario  aeronautico  di
grado non inferiore a maggiore in servizio, membri; 
      c) un ufficiale inferiore  o  un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a 1° maresciallo ovvero un dipendente civile del  Ministero
della difesa appartenente  alla  terza  area  funzionale,  segretario
senza diritto di voto. 
    La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti  hanno  diritto  di
voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a  integrare
la commissione. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico  di  grado  non
inferiore a tenente colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali medici  del  Corpo  sanitario  aeronautico  di
grado non inferiore a capitano, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di detta  commissione  saranno
diversi dai componenti  della  commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente comma 2 del presente articolo. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico  del  Corpo  sanitario  aeronautico,  di
grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali medici  del  Corpo  sanitario  aeronautico  di
grado non inferiore a capitano, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di detta  commissione  saranno
diversi dai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi 2
e 3 del presente articolo. 
    5. La commissione per l'accertamento attitudinale e le  prove  di
efficienza fisica, di cui al precedente comma  1,  lettera  d)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale in servizio dell'Aeronautica militare di  grado
non inferiore a tenente colonnello, presidente perito selettore; 
      b) due  ufficiali  dell'Aeronautica  militare,  specialisti  in
selezione attitudinale o con  qualifica  di  «perito  in  materia  di
selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del  presidente,
ovvero funzionari sanitari psicologi  appartenenti  alla  terza  area
funzionale del Ministero della difesa, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso  il
Centro  di  selezione  dell'Aeronautica  militare  di  Guidonia   per
l'effettuazione della prova di efficienza fisica.