Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2011-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento slovena ovvero con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia almeno due annualita' di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali con lingua d'insegnamento slovena o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2011-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento slovena ovvero con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia almeno due annualita' di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; c) per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b), e' richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ovvero all'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 3. Sono, altresi', ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226. 4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 5. Ai candidati viene inoltre richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madrelingua, come prescritto dall'art. 425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 ottobre 2015, n. 809.