Art. 5 Commissioni di valutazione 1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti del dirigente dell'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale, art. 16, e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 del medesimo decreto ministeriale.