Art. 5 
 
                     Commissioni di valutazione 
 
    1. Le commissioni di valutazione sono nominate  con  decreti  del
dirigente dell'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di
cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, secondo
le modalita' di cui al decreto ministeriale, art. 16, e nel  rispetto
delle disposizioni degli articoli 11, 12, 13,  14,  15  del  medesimo
decreto ministeriale.