Art. 8 
 
             Valutazione della prova orale e dei titoli 
 
    1. Per la valutazione della prova orale e per la valutazione  dei
titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio  massimo  pari,
rispettivamente, a 30 e a 70 punti. 
    2. La  valutazione  della  prova  orale  viene  effettuata  dalla
commissione in base ai criteri e ai punteggi indicati  nelle  griglie
nazionali  di  valutazione  di  cui  all'allegato   B   del   decreto
ministeriale. Ai sensi  della  tabella  di  cui  all'allegato  C  del
decreto ministeriale, la commissione assegna ai  titoli  culturali  e
professionali un punteggio massimo di 70 punti.