Art. 9 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato C del decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto indicato all'art. 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta al dirigente dell'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione. 4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'USR - Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.