Art. 9 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato  C  del
decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o  laddove  previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto  per  la
presentazione della domanda  di  ammissione,  fermo  restando  quanto
indicato  all'art.  3  in  merito  al  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione alla procedura concorsuale. 
    2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il  candidato  che  ha
sostenuto la prova orale presenta al dirigente dell'Ufficio  speciale
per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, i titoli dichiarati nella  domanda  di
partecipazione,   non   documentabili   con   autocertificazione    o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione  deve  essere  effettuata
entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione. 
    4. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro  i  termini  stabiliti  dall'USR   -   Ufficio   speciale   per
l'istruzione in lingua slovena di cui  all'art.  13,  comma  1  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38. Qualora dal controllo  emerga  la  non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante  decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle  dichiarazioni
non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite  a  norma  di
legge.