Art. 2 
 
 
               Organizzazione e contingente dei posti 
 
 
    1. Il MAECI comunica annualmente al MIUR i  posti  -  nell'ambito
del contingente di cui all'art. 18, comma 1, del decreto  legislativo
- che si rendono disponibili nell'anno scolastico di riferimento. 
    2. Sono consentiti aggiornamenti nel corso  dell'anno  scolastico
per esigenze sopravvenute. 
    3. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del
MIUR e del MAECI.