Art. 7 
 
 
                        Selezione per titoli 
 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al Colloquio. 
    2. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato 2  alla
presente procedura di selezione e devono essere conseguiti, o laddove
previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine  fissato
per la presentazione della domanda di ammissione. 
    3. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i  titoli
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.   Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi  secondo  le
modalita' indicate nell'Allegato 2. 
    4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione, di cui
al successivo art. 15 del presente decreto, accerta la non ammissione
al colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che non  abbiano
raggiunto almeno 25 punti nella valutazione di  titoli,  che  saranno
esclusi ai sensi dell'art. 5 comma 9 del presente decreto.