Art. 9 Graduatorie 1. l punteggio finale si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito ai sensi degli articoli 7 e 8. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le graduatorie, formate dalla commissione e distinte per aree linguistiche, sono approvate con decreto del direttore generale per il personale scolastico e sono pubblicate sul sito istituzionale del MIUR. 2. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di sei anni e, in ogni caso, fino all'approvazione delle graduatorie successive. 3. Per le aree linguistiche le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.