Art. 11 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    1. I candidati assegnatari di sede sono  tenuti  a  presentare  i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la  destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12  novembre  2011,  n.
183,  i  certificati  e  gli  atti  di  notorieta'  rilasciati  dalle
pubbliche  amministrazioni  sono   sostituiti   dalle   dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.