Art. 12 
 
 
                              Decadenza 
 
 
    1. Il personale che non accetta la destinazione o  che,  dopo  la
destinazione,  non  assume  servizio,  e'  depennato  dalla  relativa
graduatoria di cui all'art. 9, comma 1 del presente decreto. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
assegnatari di sede, il  MIUR  procede,  mediante  scorrimento  della
relativa graduatoria, all'individuazione di  ulteriori  candidati  in
posizione utile, fatto salvo il disposto dell'art.  9,  comma  2  del
presente decreto.