Art. 15 
 
Composizione  e  compiti  delle  Commissioni.   Condizioni   ostative
  all'incarico di presidente e componente di Commissione. 
 
    1. Con decreto del direttore generale per il personale scolastico
del MIUR  saranno  costituite  le  commissioni  necessarie,  ciascuna
presieduta da un dirigente scolastico in servizio o in quiescenza  da
non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando  e
formate da due componenti, scelti tra docenti e DSGA,  esperti  nelle
tematiche oggetto del  colloquio  di  cui  all'art.  8  comma  1,  in
servizio presso il MIUR  o  le  istituzioni  scolastiche,  ovvero  in
quiescenza da non piu' di tre anni alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando. Della  commissione  fa  parte  anche  un  segretario,
nominato tra il personale in servizio presso il MIUR o le istituzioni
scolastiche. Le Commissioni potranno essere  eventualmente  integrate
con  membri  aggregati  ai  fini   dell'accertamento   dell'idoneita'
linguistica dei candidati. 
    2. Ai membri della commissione non spettano compensi,  gettoni  o
indennita' di presenza ne'  rimborsi  spese  comunque  denominati  ai
sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo. 
    3. Qualora il numero di candidati sia superiore alle 500  unita',
la commissione iniziale  e'  integrata  in  modo  da  costituire  una
sottocommissione per ogni  gruppo,  o  frazione,  di  500  candidati,
inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione e' composta  da  un
Presidente  aggiunto,  due  componenti  aggiunti  ed  un   segretario
aggiunto. Il Presidente della commissione iniziale coordina i  lavori
delle sottocommissioni. 
    4. Le commissioni hanno il compito  specifico  di  assicurare  la
regolarita' delle procedure e  di  redigere  la  graduatoria  di  cui
all'art. 9. 
    5.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente di commissione: 
      avere riportato condanne penali o avere in  corso  procedimenti
penali per cui sia stata formalmente iniziata l'azione penale; 
      avere in corso procedimenti disciplinari; 
      essere incorsi in sanzioni disciplinari e non avere ottenuto la
riabilitazione; 
      essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla  data
di pubblicazione del presente  decreto  e,  se  in  quiescenza,  aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: 
      non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; 
      non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di  un
concorrente; 
      non devono essere stati destituiti  o  licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata; 
      non  devono  essere  in  servizio  all'estero  alla   data   di
svolgimento dei colloqui.