Art. 2 
 
 
                          Posti da coprire 
 
 
    1. Il MAECI comunica annualmente al MIUR i  posti  -  nell'ambito
del contingente di cui all'art. 18, comma 1, del decreto  legislativo
- che si rendono disponibili  nell'anno  scolastico  di  riferimento.
Sono consentiti aggiornamenti  nel  corso  dell'anno  scolastico  per
esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati  nel  sito
istituzionale del MIUR e del MAECI.