Art. 8 
 
 
                              Colloquio 
 
 
    1. Hanno accesso alla fase successiva del colloquio  i  candidati
che abbiano, per ciascuna area linguistica e tipologia, un  punteggio
minimo di almeno  25  punti  nella  valutazione  dei  titoli  per  il
personale docente e 15 punti nella  valutazione  dei  titoli  per  il
personale  ATA.  Il  colloquio  accertera'  l'idoneita'   relazionale
richiesta per il servizio  all'estero,  con  particolare  riferimento
alle competenze linguistico-comunicative  nella  lingua/e  indicata/e
nella  domanda,  alla  conoscenza  del  funzionamento   del   sistema
scolastico  italiano  all'estero,  degli  strumenti   di   promozione
culturale, della normativa  sul  servizio  all'estero  del  personale
della scuola e delle caratteristiche generali delle realta' educative
e dei sistemi scolastici dei principali Paesi delle aree linguistiche
di destinazione. 
    2. Al colloquio la commissione attribuisce un  punteggio  massimo
di 40  punti  per  ciascuna  delle  aree  linguistiche  indicate  dal
candidato nella domanda di partecipazione. 
    3. L'avviso relativo al calendario, all'indicazione della sede  e
all'orario  di  inizio  dei  colloqui  verra'  pubblicato  sul   sito
istituzionale del MIUR. 
    La pubblicazione sul sito Internet del MIUR ha valore di notifica
a tutti gli effetti. 
    4. Le spese di  viaggio  e  di  soggiorno  sono  a  carico  degli
interessati ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo. 
    5. I candidati devono presentarsi muniti di valido  documento  di
riconoscimento  e  sono  ammessi  al   colloquio   con   riserva   di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. 
    La mancata presentazione al colloquio, non supportata  da  idonea
documentazione giustificativa, comporta l'esclusione dalla  procedura
selettiva. L'eventuale assenza giustificata al colloquio permette, su
richiesta, una ri-calendarizzazione dello  stesso  entro  il  termine
della fase dei colloqui stessi .