Art. 12 
 
 
                             Assunzione 
 
 
    1. Ai fini dell'assunzione, i  candidati  utilmente  classificati
nella graduatoria  finale  devono  autocertificare  il  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2,  commi  1  e  2,  secondo  le  modalita'
previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    2. Per la verifica del possesso del requisito di cui all'art.  2,
comma 2, lettera b), sara'  richiesto,  in  particolare,  di  rendere
dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne  penali,
di  sentenze  di   applicazione   della   pena   su   richiesta,   di
sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti. Sono
oggetto di valutazione discrezionale da parte dell'Istituto tutte  le
sentenze di condanna  anche  in  caso  di  intervenuta  prescrizione,
provvedimento   di    amnistia,    indulto,    perdono    giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non  menzione
nonche' i procedimenti penali pendenti. 
    3. Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    4. In  seguito  alla  nomina,  gli  interessati  devono  assumere
servizio entro il termine che sara' stabilito  dall'IVASS.  Eventuali
proroghe sono concesse ai candidati solo per giustificati motivi. 
    5. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza
di giustificati motivi, non prendono  servizio  entro  il  prescritto
termine decadono dalla nomina stessa. 
    6. L'accettazione della nomina non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    7.  L'assunzione  definitiva  dei   vincitori   e'   condizionata
all'esito positivo di un periodo di prova della durata di sei mesi di
effettivo servizio. Il mancato superamento della  prova  comporta  la
decadenza dall'assunzione. Il vincitore di concorso gia' in  servizio
presso l'IVASS e' dispensato dallo svolgimento del periodo di prova.