Art. 13 Verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli 1. L'IVASS si riserva di provvedere all'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione ed assunzione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, nonche' dei titoli di cui agli articoli 4 e 6 e di quelli di riserva o preferenza di cui all'art. 11 in qualsiasi momento, anche successivo all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego. 2. L'Istituto dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei candidati che risultino sprovvisti di uno o piu' dei requisiti di partecipazione e assunzione e dei titoli di cui agli articoli 4 e 6 nonche' di quelli di riserva o preferenza di cui all'art. 11 ovvero che risultino aver rilasciato dichiarazioni non veritiere. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria. 3. L'IVASS ha la facolta' di sottoporre i candidati da assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).