Art. 13 
 
 
          Verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli 
 
 
    1.   L'IVASS   si   riserva   di   provvedere    all'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione ed assunzione
di cui all'art. 2, commi 1 e  2,  nonche'  dei  titoli  di  cui  agli
articoli 4 e 6 e di quelli di riserva o preferenza di cui all'art. 11
in qualsiasi momento, anche  successivo  all'eventuale  instaurazione
del rapporto di impiego. 
    2. L'Istituto dispone l'esclusione dal concorso, non da'  seguito
all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego
dei candidati che risultino sprovvisti di uno o piu' dei requisiti di
partecipazione e assunzione e dei titoli di cui agli articoli 4  e  6
nonche' di quelli di riserva o preferenza di cui all'art.  11  ovvero
che  risultino  aver  rilasciato  dichiarazioni  non  veritiere.   Le
eventuali difformita' riscontrate  rispetto  a  quanto  dichiarato  o
documentato  dagli  interessati   vengono   segnalate   all'Autorita'
giudiziaria. 
    3. L'IVASS ha la facolta' di sottoporre i candidati da assumere a
visita medica  per  verificare  il  possesso  del  requisito  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera a).