Art. 2 Requisiti di partecipazione e assunzione 1. Sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione: a) laurea magistrale o specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 100/110, o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: giurisprudenza (LMG/01 o 22/S) o altra laurea equiparata ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento, conseguito con un punteggio di almeno 100/110, in una delle seguenti discipline: giurisprudenza o altra laurea equiparata o equipollente per legge. E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 100/110, riconosciuti equivalenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; b) eta' non inferiore ai 18 anni; c) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001; d) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'; f) adeguata conoscenza della lingua italiana. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, fatta eccezione per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, che dovra' sussistere alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui alla lettera f) viene verificato durante lo svolgimento delle prove di concorso. 2. All'atto dell'assunzione, in aggiunta al possesso dei requisiti di cui al comma 1, e' altresi' richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati: a) idoneita' fisica alle mansioni; b) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere in Istituto (cfr. art. 12, comma 2).