Art. 7 
 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
 
    Esaurite le  procedure  selettive  la  commissione  procede  alla
formulazione della graduatoria di merito,  unitamente  a  quella  dei
vincitori della selezione, secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo   riportato   all'esito   delle   prove   d'esame,    con
l'osservanza, a parita' di merito, dei titoli di preferenza  previsti
dall'art. 6 del presente avviso. 
    La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della
selezione, e' approvata con provvedimento del direttore generale,  e'
immediatamente     efficace,     sotto     condizione      risolutiva
dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti   per   l'ammissione
all'impiego, ed e' pubblicata all'albo on-line di questa  Universita'
e sul web dell'Ateneo. Dell'avvenuta  pubblicazione  e'  dato  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ยช  Serie
speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative  (nel  termine
di sessanta  giorni  al  giudice  amministrativo  e  nel  termine  di
centoventi giorni al Presidente della Repubblica). 
    La graduatoria stessa rimane efficace  per  il  periodo  previsto
dalla normativa vigente. 
    L'Universita', entro il periodo suddetto, si riserva la  facolta'
di utilizzare la  graduatoria  medesima  per  la  copertura  a  tempo
indeterminato di posti vacanti, anche con articolazione dell'orario a
tempo parziale, nonche', nel caso di effettive necessita' ed urgenza,
per  la  costituzione  di  eventuali  rapporti  di  lavoro  a   tempo
determinato nello stesso profilo,  senza  pregiudizio  rispetto  alla
posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facolta' di cui
al capoverso precedente. 
    Resta, pertanto, salva  la  prevalenza  dell'assunzione  a  tempo
indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e  la  prevalenza
dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.