Art. 7 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Esaurite le procedure selettive la commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della selezione, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all'esito delle prove d'esame, con l'osservanza, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 6 del presente avviso. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della selezione, e' approvata con provvedimento del direttore generale, e' immediatamente efficace, sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ed e' pubblicata all'albo on-line di questa Universita' e sul web dell'Ateneo. Dell'avvenuta pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช Serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica). La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente. L'Universita', entro il periodo suddetto, si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria medesima per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti, anche con articolazione dell'orario a tempo parziale, nonche', nel caso di effettive necessita' ed urgenza, per la costituzione di eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato nello stesso profilo, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al capoverso precedente. Resta, pertanto, salva la prevalenza dell'assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e la prevalenza dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.