Art. 8 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    Tra l'amministrazione universitaria che ha indetto  la  selezione
ed il candidato dichiarato vincitore verra' stipulato un contratto di
lavoro a tempo indeterminato con rapporto di  lavoro  subordinato  di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno. 
    Il  candidato  risultato  vincitore  sara'  invitato,   a   mezzo
telegramma, ad assumere servizio, con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti prescritti per la  categoria  per  la  quale  e'  risultato
vincitore,  e   contestualmente,   sara'   stipulato   il   contratto
individuale di lavoro conformemente a  quanto  previsto  dal  vigente
C.C.N.L. 
    Entro trenta giorni dalla stipula  del  contratto,  il  vincitore
dovra' produrre la documentazione richiesta dall'amministrazione. 
    Scaduto  inutilmente  il  suddetto  termine  e  fatta  salva   la
possibilita' di una sua proroga, a  richiesta  dell'interessato,  nel
caso di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro si risolve  con
decorrenza immediata. 
    Il vincitore  che  senza  comprovato  e  giustificato  motivo  di
impedimento non assuma servizio entro il  termine  stabilito,  decade
dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora
il vincitore assuma servizio, per giustificato  motivo,  con  ritardo
sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno
di presa di servizio. 
    Il periodo di  prova  e'  pari  a  quello  previsto  dal  vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al  personale  del
comparto universita'. 
    Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per
la categoria C, posizione economica C1, di cui al  vigente  Contratto
collettivo nazionale del lavoro, relativo al personale  del  comparto
universita'. 
    Agli atti e documenti redatti in  lingua  straniera  deve  essere
obbligatoriamente  allegata  una  traduzione  in   lingua   italiana,
certificata conforme al testo  straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale oppure certificata conforme  al  testo  straniero  mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    L'idoneita'  fisica   all'impiego,   requisito   essenziale   per
l'assunzione in servizio, sara'  accertata  in  base  alla  normativa
vigente.