Art. 15 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito saranno formate, in relazione ai posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato sommando: a) i voti riportati nelle due prove scritte; b) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito; c) l'eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza fisica; d) il voto riportato nella prova orale; e) il punteggio riportato nell'eventuale prova facoltativa di lingua straniera. 2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 3. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto sara' pubblicato, nel sito web «www.difesa.it».