Art. 13 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera  a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto  compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive
modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta: 
      a)  possono  essere  consultati  il  vocabolario  della  lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali  supporti  non
devono essere commentati ne' annotati; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a).