Art. 18 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
               per i candidati del comparto aeronavale 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettere c). 
    2. A tal fine, i candidati: 
      a) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«pilota militare», sono avviati a visita  medica  preliminare  presso
l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare,  viale
Piero Gobetti n. 2 - Roma, dove e' accertata l'idoneita' degli stessi
ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai  sensi  del  decreto
ministeriale 16 settembre  2003  e  dell'art.  586  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione
di cui all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),  acquisito  il  giudizio
medico-legale del predetto  istituto,  nei  confronti  dei  candidati
risultati idonei, esprime il giudizio di idoneita' al servizio  nella
Guardia  di  finanza,  sulla  base  delle  previsioni   del   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e delle direttive tecniche  adottate  con  decreto  del
comandante generale della Guardia di  finanza,  pubblicate  sul  sito
internet www.gdf.gov.it cosi' come richiamato dall'art. 19, comma  1,
disponendo a tal fine, laddove ritenuto  necessario,  l'effettuazione
delle ulteriori visite specialistiche e degli esami strumentali e  di
laboratorio di cui all'art. 19, comma 7. 
      I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea, quale pilota, sono,  a  cura  della  competente
sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella  Guardia  di
finanza, quali ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale  per
la specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso; 
      b) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale», sono  sottoposti  a  visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso  il
Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    4. I  candidati  per  i  posti  riservati  alla  specializzazione
«pilota militare», dichiarati non idonei ai  servizi  di  navigazione
aerea in sede di visita medica  preliminare,  possono  richiedere  di
essere sottoposti a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma
del giudizio di inidoneita'. 
    La relativa istanza deve essere: 
      a) presentata, contestualmente alla comunicazione del  giudizio
di non idoneita', al Centro di reclutamento per il  successivo  esame
della sottocommissione  per  la  visita  medica  preliminare  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera c); 
      b) integrata da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica,  anche  militare,  o  da  una  struttura  privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle  cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 7).  In  tale
ultimo  caso,  il  Centro  di   reclutamento   potra'   eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento. 
      L'originale di tale documentazione  deve  essere  consegnato  o
fatto  pervenire  al  Centro  di  reclutamento  -  Ufficio  procedure
reclutative - Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle  n.
18  -  00122  Roma/Lido  di  Ostia  entro  il  decimo  giorno  solare
successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. 
      Entro il medesimo termine, la predetta documentazione puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it: 
        1) redatta in originale come documento informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
        2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
      Entro i tempi tecnici di espletamento della  visita  medica  di
appello, comunicati al  candidato  in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente  con  questi,  sara'  comunque  presa  in
considerazione la documentazione: 
        3) spedita o inviata  entro  il  suddetto  termine  di  dieci
giorni e pervenuta oltre lo stesso; 
        4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o  copia
entro il suddetto termine di  dieci  giorni,  il  cui  originale  sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento. 
      L'amministrazione non si assume alcuna responsabilita'  per  la
mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della
documentazione entro il predetto termine; 
      c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla  lettera  a),
la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni  o  infermita'
che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': 
        1)  confermare  il  giudizio  di  inidoneita'  in  precedenza
espresso; 
        2) disporre la convocazione dell'aspirante per  sottoporlo  a
ulteriori  visite  specialistiche  e/o   esami   strumentali   e   di
laboratorio  a  cura   della   commissione   sanitaria   di   appello
dell'Aeronautica militare. 
        In tal caso, sulla  base  del  giudizio  medico-legale  della
predetta commissione sanitaria di appello, la sottocommissione di cui
alla lettera a) esprime il giudizio di idoneita' o non  idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del ruolo  normale
- comparto aeronavale  per  la  specializzazione  «pilota  militare»,
anche a seguito degli ulteriori  accertamenti  di  cui  all'art.  19,
comma 7. 
    La suddetta istanza non e' accolta qualora non  venga  presentata
secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la  documentazione  di
cui alla lettera  b)  non  pervenga  in  originale  nei  termini  ivi
indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    In ogni caso, il giudizio della sottocommissione  per  la  visita
medica preliminare  sara'  immediatamente  notificato  al  candidato,
anche tramite il Centro di reclutamento. 
    5. I  candidati  per  i  posti  riservati  alla  specializzazione
«pilota militare», giudicati non idonei  a  seguito  delle  ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio  disposti
ai sensi  dell'art.  19,  comma  7,  dalla  sottocommissione  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera c), e i candidati per i posti  riservati
alla specializzazione  «comandante  di  stazione  e  unita'  navale»,
dichiarati non idonei al termine  della  visita  medica  preliminare,
possono chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione. 
    Tale istanza deve essere: 
      a) presentata  al  Centro  di  reclutamento  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c); 
      b) integrata da documentazione relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5)  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  da  una  struttura
privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale.  In  tale
ultimo  caso,  il  Centro  di   reclutamento   potra'   eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento. 
      L'originale di tale documentazione  deve  essere  consegnato  o
fatto  pervenire  al  Centro  di  reclutamento  -  Ufficio  procedure
reclutative - Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle  n.
18 - 00122 Roma/Lido di Ostia entro  il  quindicesimo  giorno  solare
successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. 
      Entro il medesimo termine, la predetta documentazione puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
        1) redatta in originale come documento informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
        2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
      Entro i tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente  con  questi,  sara'  comunque  presa  in
considerazione la documentazione: 
        3) spedita o inviata entro il suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso; 
        4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o  copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il  cui  originale  sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento. 
      In  ogni  caso   l'amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non  pervenga  in  originale
secondo le modalita' e nei termini ivi indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    7.  La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 5 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari,  all'esito  dei  quali  formulera'  l'apposito   giudizio.
L'eventuale riconvocazione avverra'  prima  dello  svolgimento  delle
successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    8. La visita medica di revisione  non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle  matassine  colorate
pseudoisocromatiche; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    9. La sottocommissione per la visita medica preliminare: 
      a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma  8,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    10. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono   convocati   per   sostenere   l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale. 
    11. I candidati risultati assenti alla visita medica  preliminare
ovvero alla visita medica di revisione, nei casi in cui  siano  stati
riconvocati, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari  presso  la
commissione sanitaria di appello  dell'Aeronautica  militare,  ovvero
giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso. 
    12.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.