Art. 11 
 
           Prova scritta di selezione per il reclutamento 
                     delle professioni sanitarie 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
b) e c), i concorrenti  saranno  sottoposti  alla  prova  scritta  di
selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie finalizzata
all'ammissione ai corsi di laurea per le  professioni  sanitarie.  La
prova sara' presieduta dalle commissioni esaminatrici di cui all'art.
8, comma 1, lettere b) e c) e vertera' sulle materie e sui  programmi
rinvenibili negli allegati al bando, elaborati in coerenza con quelli
previsti dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca per  l'accesso  programmato  ai  corsi  di  laurea  a  numero
programmato. 
    2. La prova  scritta  di  selezione  per  il  reclutamento  delle
professioni sanitarie che si svolgera' il 4  giugno  2019  presso  il
Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito   di
Foligno, avra' la durata  di  sessanta  minuti  e  consistera'  nella
somministrazione di 48 quesiti a risposta multipla  e  predeterminata
(ciascuno con 4 possibili risposte di cui una sola esatta), volti  ad
accertare il grado di conoscenza  delle  materie  citate.  I  quesiti
saranno cosi' ripartiti: biologia 22  quesiti;  chimica  13  quesiti;
fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della
prova saranno esclusi  dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. 
    3. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo  si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta  esatta;
meno 0,25 punti  per  ogni  risposta  sbagliata;  0  punti  per  ogni
risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti  nella
prova di cui al presente articolo, le commissioni esaminatrici di cui
all'art. 8, comma  1,  b)  e  c)  provvederanno  a  formare  distinte
graduatorie utili al solo fine del conseguimento  dell'idoneita',  ai
sensi  della  vigente  normativa,   per   l'accesso   alle   facolta'
universitarie per le professioni sanitarie. 
    4. L'idoneita' dei  candidati  sara'  stabilita  sulla  base  dei
criteri  indicati  nelle  appendici  al   bando.   Saranno   comunque
dichiarati idonei coloro che riporteranno  lo  stesso  punteggio  del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in  ciascuna  delle
graduatorie di cui sopra. Tale punteggio  non  sara'  utile  ai  fini
della formazione  delle  eventuali  graduatorie  di  ammissione  alle
successive prove concorsuali  ne'  ai  fini  della  formazione  delle
graduatorie finali dei concorsi di interesse. 
    5. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per
piu' concorsi di cui al presente bando, sosterranno una sola volta la
prova di cui al presente articolo; l'esito sara' ritenuto valido  per
tutti i concorsi indetti con il presente bando.