Art. 12 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sul  protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale
militare secondo il modello rinvenibile tra gli  allegati  al  bando,
saranno  sottoposti,  a  cura  delle   competenti   commissioni,   ad
accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'  psico-fisica  al
servizio  militare  incondizionato  quale  maresciallo  in   servizio
permanente in base alla normativa vigente per  l'accesso  alla  Forza
armata prescelta.  L'idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti  sara'
definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,  delle
direttive tecniche riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
criteri per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale  4
giugno 2014, nonche' dei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa  metabolicamente  attiva,
nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, cosi' come modificato  dall'art.  4,
comma 1, lettera c) del decreto del Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni  fissate  con
la direttiva tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato generale della sanita'
militare di cui in premessa. Questi ultimi non saranno accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare,  fatto  salvo  il
rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle appendici
al bando. La facolta' di proporre istanza di  riconvocazione  non  e'
prevista per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  a)  in  quanto  l'accertamento  psico-fisico   avra'   luogo
contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto,  eventuali
istanze di riconvocazione, nei casi e con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 7, comma 5, dovranno essere proposte  all'atto  della
convocazione alle prove di efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in  originale
o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge -
all'atto della presentazione ai rispettivi enti di  selezione  e  gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati  nelle  appendici  al  bando,  nelle  quali  sono   altresi'
prescritti i requisiti fisici necessari  ai  fini  del  conseguimento
dell'idoneita',  nonche'  i  profili  sanitari  minimi.  A  pena   di
esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario  nazionale.  Sara'  cura  del  concorrente  produrre  anche
l'attestazione - in originale o in copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 
    3. Nel caso dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e
c), i candidati dovranno portare al proprio seguito la documentazione
di cui all'art. 7, comma 8, del presente bando. 
    4. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di  visita  saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. 
    Tale termine non potra' superare: 
      a) Esercito: trenta giorni dalla data della prima visita; 
      b) Marina: trenta giorni dalla data della prima visita; 
      c) Aeronautica: trenta giorni dalla data della prima visita. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al   momento   dell'inizio   dell'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  saranno  considerati  rinunciatari   e,
pertanto,  esclusi  dal  concorso,  quali  che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non  saranno  previste
ulteriori riconvocazioni. 
    5. I  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno  presentare  il
referto del test di gravidanza eseguito nei cinque giorni antecedenti
la data di convocazione e l'ecografia pelvica; in caso di positivita'
del test di gravidanza,  la  commissione  competente  non  procedera'
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e/o  prove  di  verifica
dell'efficienza fisica e si asterra' dalla pronuncia del giudizio,  a
mente dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  secondo  il  quale  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  nei  confronti  dei
candidati  il  cui  stato  di  gravidanza  sia  stato  accertato,  la
Direzione generale per il personale militare procedera'  a  convocare
gli stessi in altra  data  compatibile  con  il  completamento  della
procedura concorsuale, entro il termine fissato  per  la  definizione
delle graduatorie finali di ammissione  ai  corsi.  Se  in  occasione
della  nuova  convocazione  il  temporaneo  impedimento  perdura,  la
preposta commissione ne dara' notizia alla citata Direzione  generale
che escludera' il candidato  dal  concorso  per  l'impossibilita'  di
procedere all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente bando. 
    6. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e'  definitivo
e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati  idonei
la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario.