Art. 2 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
    1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2018-2019 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  o  quadriennale  integrato  dal
corso  annuale,  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi  universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea. 
      Per i titoli di studio conseguiti all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla
domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica  e'
disponibile sul sito web del  Dipartimento  della  funzione  pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il concorrente che non sia ancora in possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il diciassettesimo anno di  eta'  e  non  aver
superato il giorno di  compimento  del ventiseiesimo  anno  di  eta'.
Coloro che hanno  gia'  prestato  servizio  militare  obbligatorio  o
volontario possono partecipare al concorso se non hanno  superato  il
giorno di compimento del ventottesimo anno di eta',  qualunque  grado
rivestono; 
      e) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita'  psico-fisica
e attitudinale al  servizio  militare  incondizionato  per  l'impiego
negli  incarichi  relativi  al  grado  nonche'  nelle   categorie   e
specialita' di assegnazione  previste  nel  ruolo  marescialli  delle
Forze   armate.   Tale   idoneita'   sara'   verificata   nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e  delle
prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nelle Forze armate; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere sottoposti a misure di prevenzione; 
      l) aver tenuto condotta incensurabile; 
      m)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      n) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. I militari in servizio per partecipare al  concorso,  oltre  a
possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono: 
      a) non aver superato il giorno di  compimento  del ventottesimo
anno di eta'; 
      b) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      c)  non  aver  riportato   sanzioni   disciplinari   di   stato
nell'ultimo  quinquennio  o  nel  periodo  di  servizio  prestato  se
inferiore a cinque anni; 
      d)  essere  in  possesso  della  qualifica  non   inferiore   a
«superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo  biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque
di almeno sessanta giorni nel caso rapporto informativo. 
    Nel  caso  di  rapporto  informativo,  si  fa  rinvio  a   quanto
disciplinato dall'art. 16 del presente bando di concorso. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,  comma  1,
ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino  all'ammissione
al corso di  formazione,  pena  l'esclusione  dal  concorso  o  dalla
frequenza del corso con provvedimento del direttore generale  per  il
personale militare o di autorita' da lui delegata. 
    L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della  mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera'  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario. 
    4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  ai  rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.