Art. 7 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a)  prova  per  la  verifica   delle   qualita'   culturali   e
intellettive; 
      b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese; 
      c) prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) tirocinio; 
      g) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a)  prova  per  la  verifica   delle   qualita'   culturali   e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      e)  prova  scritta  di  selezione  per  il  reclutamento  delle
professioni sanitarie; 
      f) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a)  prova  per  la  verifica   delle   qualita'   culturali   e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c)  prova  scritta  di  selezione  per  il  reclutamento  delle
professioni sanitarie; 
      d) tirocinio; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle  prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  quelle
indicate nelle appendici al bando. 
    5. Saranno ammessi a  sostenere  le  prove  e  gli  accertamenti,
secondo le sequenze sopra riportate, ad eccezione della prova scritta
di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, i  soli
concorrenti giudicati  idonei  alla  prova  precedente,  fatti  salvi
specifici  casi  di  ammissione  con  riserva,   disciplinati   nelle
appendici al bando. Saranno esclusi  dal  prosieguo  del  concorso  i
candidati che rinunceranno  a  sostenere  le  prove  obbligatorie  di
concorso. 
    I concorrenti che, regolarmente convocati, non  si  presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  l'espletamento  delle  suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e  quindi  esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
disposto al precedente art. 1, comma 7. 
    Saranno previste riconvocazioni per concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente  bando  o
di analoghi concorsi dell'Arma dei carabinieri  o  della  Guardia  di
finanza, ai quali i concorrenti hanno  chiesto  di  partecipare,  per
contestuale convocazione alle prove dell'esame  di  Stato  e,  per  i
militari, per inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi  gli
interessati - per i militari in servizio i Comandi di appartenenza  -
dovranno far pervenire, agli indirizzi di posta elettronica  indicati
al precedente art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione entro
le ore 13,00 del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a
quello di prevista presentazione con in allegato copie per  immagine,
ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato
da un'amministrazione dello Stato e della documentazione  probatoria.
In particolare,  in  caso  di  contestuale  svolgimento  delle  prove
dell'esame  di  Stato,  dovranno  allegare  apposita   documentazione
rilasciata dall'amministrazione scolastica  dalla  quale  risulti  la
convocazione del predetto esame  di  Stato.  La  riconvocazione,  che
potra'  essere  disposta  solo  compatibilmente  con  il  periodo  di
svolgimento delle  prove  stesse  e  nel  rispetto  delle  specifiche
disposizioni di cui agli articoli successivi e quelle contenute nelle
appendici al  bando,  avverra'  mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.  I  calendari
di svolgimento delle prove concorsuali  nonche'  eventuali  modifiche
delle sedi di  svolgimento  delle  prove  stesse  saranno  resi  noti
mediante avviso - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti  e
per tutti i concorrenti - inserito nell'area pubblica  della  sezione
comunicazioni del portale  ovvero,  per  ragioni  organizzative,  con
messaggio di posta elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma.  Mediante  avviso  inserito  nella
sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalita' sopra
indicate, saranno altresi' resi noti gli  esiti  delle  prove.  Sara'
anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero  della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  Ufficio
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma -
tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
    6. A mente dell'art. 580, comma 3,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -  dovranno  essere  sottoposti  agli
accertamenti e alle prove previste in  data  compatibile  con  quella
della formazione delle graduatorie generali di  merito,  fatte  salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle appendici al bando. 
    7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai  precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia  rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
    8. I candidati dovranno  consegnare  in  busta  chiusa  le  copie
conformi dei titoli di merito dei  quali  si  chiede  la  valutazione
oppure una dichiarazione sostitutiva secondo  le  modalita'  previste
dalla legge e, nel caso di militari in servizio, una  separata  busta
chiusa  contenente  la  copia  della  scheda  di  sintesi  rilasciata
dall'Ente o Reparto presso i quali prestano servizio. 
    Nel caso dei partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), la documentazione dovra' essere consegnata ai fini  della
valutazione all'atto di presentazione presso la Scuola  sottufficiali
di Viterbo, in occasione della prova di cui all'art. 15 del  presente
bando. 
    Invece, nel caso dei partecipanti ai concorsi di cui all'art.  1,
comma 1, lettere b) e c), la medesima  documentazione  dovra'  essere
consegnata all'atto di presentazione per lo svolgimento  delle  prove
di cui all'art. 12 del presente bando. 
    9. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno  a
carico  dei  concorrenti,  rimanendo  escluso  qualsiasi   intervento
dell'Amministrazione della difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    10. I concorrenti  in  servizio  potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami militari ai sensi e con le modalita' previste
dalla  specifica  normativa  di  settore  ovvero   nelle   rispettive
appendici al bando. 
    11.  I   candidati   incorporati   in   qualita'   di   volontari
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per  iscritto
il Reparto/Ente d'incorporamento circa  l'inoltro  della  domanda  di
partecipazione.  Detti  reparti/enti  comunicheranno  alla  Direzione
generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti  candidati  a  mezzo  e-mail  agli  indirizzi  indicati  nel
precedente art. 6, comma 2, lettera a), n. 1). 
    12. L'amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo. 
    13.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare  i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di  svolgimento  delle  prove
d'esame.