Art. 14 
 
 
                             Assunzione 
 
 
    1. Il candidato dichiarato  vincitore  e'  invitato  ad  assumere
servizio  in  via  provvisoria  sotto  riserva  di  accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti per  la  nomina,  entro  i  termini
fissati dall'Amministrazione. Entro tale termine, il candidato dovra'
produrre la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 2, comma  1,
punto 3, lett. b), a pena di esclusione dal concorso per mancanza  di
requisito di ammissione, salvo che  la  mancata  presentazione  della
detta dichiarazione dipenda da causa, documentata, non imputabile  al
candidato stesso. Al momento  dell'assunzione,  il  vincitore  dovra'
presentare  una   dichiarazione   sottoscritta   sotto   la   propria
responsabilita' nella quale attesta di non avere  altri  rapporti  di
impiego pubblico o  privato  e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle
situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art.  53  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In  caso  contrario  presenta  una
dichiarazione di opzione per  la  nuova  amministrazione.  Se,  senza
giustificato motivo, non assume servizio entro il termine  stabilito,
decade dal diritto alla nomina. 
    2.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
prescritti per la nomina, il vincitore presenta  all'amministrazione,
entro trenta giorni  dalla  data  di  assunzione,  una  dichiarazione
sottoscritta sotto la  propria  responsabilita'  attestante  che  gli
stati,  fatti  e  qualita'  personali,  suscettibili   di   modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al  concorso,  non  hanno
subito  variazioni.  L'amministrazione  procede  a  controlli   sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese. 
    3. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica  i
vincitori  del  concorso  per  accertarne  l'idoneita'   psico-fisica
all'impiego.