Art. 17 Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2013, n. 17 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 8 febbraio 2019 Il direttore generale: Varriale