Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  necessari  i  seguenti
requisiti: 
      1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 
      2) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite  di  eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno  del  compimento
del trentacinquesimo anno. 
    Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato  per
un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte  del
giorno del compimento del trentottesimo anno) ed e' elevato: 
      a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente; 
      b) di un anno per ogni figlio vivente; 
      c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» e per  coloro  ai  quali  e'  esteso  lo  stesso
beneficio; 
      d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini  che  hanno  prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile nazionale; 
      e) di tre anni a favore  dei  candidati  che  siano  dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali  e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica  cessati
d'autorita'   o   a   domanda,   per   gli   ufficiali,    ispettori,
sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e  finanzieri  in  servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri e del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia; 
      f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni,  per  i  candidati  che  prestano  o  hanno
prestato servizio anche non continuativo, in qualita'  di  funzionari
internazionali,  per  almeno  due  anni  presso   le   organizzazioni
internazionali.  Sono   considerati   funzionari   internazionali   i
cittadini italiani che siano stati assunti  presso  un'organizzazione
internazionale  a  titolo  permanente   o   a   contratto   a   tempo
indeterminato o determinato per posti per i  quali  e'  richiesto  il
possesso di titoli di studio di livello universitario; 
        3)  una  delle  lauree  magistrali  afferenti  alle  seguenti
classi: finanza (classe n. LM-16), relazioni  internazionali  (classe
n. LM-52), scienze dell'economia (classe  n.  LM-56),  scienze  della
politica (classe n. LM-62), scienze delle  pubbliche  amministrazioni
(classe n. LM-63), scienze economiche per  l'ambiente  e  la  cultura
(classe n. LM-76), scienze  economico-aziendali  (classe  n.  LM-77),
scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. LM-81), servizio
sociale e politiche sociali (classe n. LM-87), sociologia  e  ricerca
sociale (classe n. LM-88), studi europei (classe n.  LM-90),  nonche'
la laurea magistrale a  ciclo  unico  in  giurisprudenza  (classe  n.
LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure  un  diploma
di   laurea   in:   giurisprudenza,   scienze   politiche,    scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui  all'art.
1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e  ogni  altro  equiparato  a
norma  di  Legge,  conseguito  presso  universita'  o   istituti   di
istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia  intervenuto  un
decreto di  equiparazione  o  equipollenza,  e'  cura  del  candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
Per  comodita'  di  consultazione,  e'  allegato  al  presente  bando
l'elenco  dei  titoli  di  studio  accademici   che   consentono   la
partecipazione al concorso in virtu' dei principali provvedimenti  di
equiparazione o di equipollenza (Allegato 1). 
    I  candidati  in  possesso  di   titolo   accademico   conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo: 
      a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente  a
uno di quelli sopraindicati. In questo caso  e'  cura  del  candidato
dimostrare  la  suddetta  equipollenza  mediante   l'esibizione   del
provvedimento che la dichiara; 
      b)  in  caso  di  titolo  accademico  rilasciato  da  un  paese
dell'Unione  europea  o  paese  aderente  alla  Convenzione  per   il
riconoscimento  dei  titoli  di  studio   relativi   all'insegnamento
superiore dell'11 aprile 1997  (Allegato  2),  sia  stato  dichiarato
equivalente con provvedimento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va
acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso  in  cui  esso
sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili al sito  istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e'  ammesso  con  riserva
alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di
equivalenza. 
    L'avvenuta  attivazione  della  procedura  di  equivalenza   deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal  concorso,  prima
dell'espletamento delle prove orali. 
      4)  Idoneita'  psico-fisica  tale  da  permettere  di  svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che  in
sedi estere e, in  particolare,  in  quelle  con  caratteristiche  di
disagio; a tal fine l'amministrazione  si  riserva  di  accertare  in
qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati,  anche  nei
riguardi dei vincitori del concorso; 
      5) godimento dei diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo e coloro che siano stati destituiti  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati  dichiarati  decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma  1,  lettera  d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 
    2. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande  di
ammissione alle prove concorsuali  (art.  3,  comma  1  del  presente
bando). 
    3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati  che,  nei
concorsi banditi dopo il 1° gennaio  2003,  abbiano  gia'  portato  a
termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte  d'esame  di
cui all'art. 9, comma 2 del presente bando. 
    4. L'amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalle  prove  concorsuali  per  difetto  dei
requisiti di cui al presente articolo.