Art. 3 Presentazione della domanda di ammissione al concorso 1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line all'indirizzo internet https://web.esteri.it/concorsionline - La domanda on-line deve essere compilata ed inviata entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e' certificata dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sara' piu' possibile accedere e inviare il modulo on-line. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli indicati all'art. 2, comma 1, punto 2 del presente bando) ha diritto all'elevazione del limite massimo di eta'; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune di residenza; d) il godimento dei diritti politici; e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata; h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso; i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di servizio nell'area o nella precedente corrispondente area funzionale; j) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall'art. 2, comma 3 del presente bando; k) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando; l) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente sostenere di cui all'art. 10 del presente bando; m) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo ai sensi dell'art. 8 del presente bando; n) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui all'Allegato 4, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; o) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 4. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al concorso. 6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di cui al successivo art. 16. 7. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria disabilita' e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l'esigenza, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge, l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sara' a tale fine successivamente richiesta dall'amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80% - ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non e' tenuto a sostenere la prova attitudinale (art. 7) ed e' ammesso alle prove scritte (art. 9, comma 2), previa presentazione, su specifica richiesta dell'Amministrazione, della documentazione comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato grado di invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 4). 8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalita' e/o tempistiche diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La mancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte (art. 9, comma 2) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana l'irregolarita' della domanda medesima. 9. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.