Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
direttore generale per le risorse e l'innovazione ed e'  composta  da
sette membri effettivi, incluso il presidente. 
    2. La commissione e'  composta  da  un  ambasciatore  o  Ministro
plenipotenziario, in servizio o a riposo,  che  la  presiede,  da  un
consigliere di stato o avvocato dello stato o magistrato della  Corte
dei conti, da due funzionari diplomatici di  grado  non  inferiore  a
consigliere  d'Ambasciata  e  da  tre  professori  di  I  fascia   di
universita' pubbliche e private per le materie  che  formano  oggetto
delle prove scritte di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b)  e  c)
del presente bando. 
    3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti  per
la prova attitudinale e per la prova d'esame orale,  nonche'  per  le
prove  di  lingua  obbligatorie  e  facoltative.  I  membri  aggiunti
partecipano ai lavori  della  Commissione  per  quanto  attiene  alle
rispettive materie. 
    4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario  della
carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a  consigliere   di
Legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera. 
    5. In caso di impedimento temporaneo del presidente,  tranne  che
per la scelta, la correzione e la valutazione  delle  prove  scritte,
nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le
sue funzioni sono svolte dal consigliere di stato  o  avvocato  dello
stato o magistrato della Corte dei conti.