Art. 7 Prova attitudinale 1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa la lingua inglese e alla capacita' di ragionamento logico. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito. 2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da sessanta quesiti a risposta multipla, della durata di sessanta minuti, riguardanti: a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale; d) lingua inglese, senza l'uso di alcun dizionario, su tematiche di attualita' internazionale; e) test per l'accertamento della capacita' di ragionamento logico. 3. Sono ammessi alle successive prove scritte d'esame di cui all'art. 9, comma 2, del presente bando, i candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla della prova attitudinale. 4. Per l'espletamento della prova attitudinale l'amministrazione puo' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.