Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    Le istanze sono esaminate da una Commissione di esperti istituita
con decreto del direttore generale biblioteche e istituti  culturali,
che accerta i requisiti di ammissione delle singole domande e  valuta
la qualita' letteraria e tecnico-scientifica delle  traduzioni  e  il
valore del testo ai fini della diffusione e promozione della lingua e
della cultura italiane nel mondo. La Commissione propone il piano  di
assegnazione dei premi al direttore  generale,  che  lo  approva  con
proprio decreto entro i successivi trenta giorni.