Art. 10 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui  al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove  di  efficienza  fisica,
alle   quali   saranno   convocati,   indicativamente    a    partire
presumibilmente  dal  10  giugno  2019,  mediante   apposito   avviso
consultabile con le modalita' riportate nell'art. 9, comma 1. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di  efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione  dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire al predetto  Centro  nazionale
di  selezione  e  reclutamento,   a   mezzo   e-mail   (all'indirizzo
cnsrconcuffpec.carabinieri.it),  un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato
nella domanda di partecipazione al concorso). 
    3. Le prove di efficienza fisica  saranno  svolte  osservando  le
disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con
provvedimento del direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma  1,  lettera
g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa. 
    Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della  data
di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione  sul
sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti. 
    Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati  dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way,  in  caso  di  pioggia),
muniti di un documento  d'identita'  in  corso  di  validita'  (oltre
all'originale dovra' essere portata  al  seguito  una  fotocopia  del
documento) e produrre il certificato medico di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica per atletica leggera  di  tipo  B,  in  corso  di
validita' (non antecedente a un anno all'atto della presentazione per
le prove di efficienza fisica),  rilasciato  da  medici  appartenenti
alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da  specialisti  che
operano presso strutture sanitarie pubbliche  o  private  accreditate
con  il  Servizio  sanitario  nazionale   in   qualita'   di   medici
specializzati  in  medicina  dello  sport.  La  mancata  o   difforme
presentazione di  tale  certificato  comportera'  l'esclusione  dalle
prove e, quindi, dal concorso. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno,  inoltre,  presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla  data  di
presentazione alle  prove  medesime,  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  le  finalita'
indicate nel successivo art. 11, comma 8. La mancata presentazione di
detto referto comportera' l'esclusione dalle  prove  e,  quindi,  dal
concorso. 
    4. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di  valutazione  dell'idoneita'  e  le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso  di  indisposizione,
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'esecuzione degli esercizi. 
    5. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali e l'esclusione
dal concorso. 
    6. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori  determinera'
il  giudizio  di  idoneita',  mentre   il   superamento   di   quelli
incrementali  e  facoltativi  determinera'   l'attribuzione   di   un
punteggio secondo le modalita' indicate nel citato Allegato B, fino a
un massimo di punti 1,5.