Art. 15 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per specialita' indicati nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sara' formato dalla somma: a) dei punteggi riportati nelle due prove scritte; b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito; c) dell'eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza fisica; d) del punteggio riportato nella prova orale; e) del punteggio riportato nell'eventuale prova facoltativa di lingua straniera. 2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 8. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo, saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per specialita' di cui all'art. 1, comma 1 saranno dichiarati vincitori del concorso. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto sara' pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web «www.difesa.it».