Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso possono partecipare, per una sola specialita', i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1: a) non abbiano superato il giorno di compimento del: 1) 45° anno di eta', se militari dell'Arma dei carabinieri, con almeno cinque anni di servizio e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente»; 2) 34° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se ufficiali Inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; 3) 32° anno di eta', se non appartenenti alle precedenti categorie. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; b) siano in possesso della cittadinanza italiana; c) godano dei diritti civili e politici; d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti alle classi di laurea magistrale appresso indicate: 1) per la specialita' sanita' - medicina: medicina e chirurgia (LM 41), con abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 2) per la specialita' veterinaria: medicina veterinaria (LM 42), con abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario; 3) per la specialita' psicologia: psicologia (LM 51), con abilitazione all'esercizio della professione di psicologo/a; 4) per la specialita' investigazioni scientifiche - fisica: fisica (LM 17); ingegneria aereospaziale e astronautica (LM 20); ingegneria biomedica (LM 21); ingegneria chimica (LM 22); ingegneria civile (LM 23); ingegneria di sistemi edilizi (LM 24); ingegneria dell'automazione (LM 25); ingegneria della sicurezza (LM 26); ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); ingegneria elettrica (LM 28); ingegneria elettronica (LM 29); ingegneria energetica e nucleare (LM 30); ingegneria gestionale (LM 31); ingegneria informatica (LM 32); ingegneria meccanica (LM 33); ingegneria navale (LM 34); ingegneria per l'ambiente ed il territorio (LM 35); scienze e ingegneria dei materiali (LM 53); 5) per la specialita' telematica - Informatica: informatica (LM 18); ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); ingegneria informatica (LM 32); sicurezza informatica (LM 66); 6) specialita' telematica - telecomunicazioni: ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); ingegneria elettronica (LM 29); ingegneria informatica LM 32); sicurezza informatica (LM 66); 7) per la specialita' investigazioni scientifiche - biologia: biologia (LM 6); biotecnologie agraria (LM 7); biotecnologie industriali (LM8); biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM9). Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze indicate dal decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In ogni caso i concorrenti dovranno, all'atto della presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione probante; e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, ne' si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; h) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente); i) abbiano tenuto condotta incensurabile; j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; k) solo per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, la qualifica di almeno «eccellente»; l) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova del concorso. Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al comma 1, del presente articolo, determinera' l'esclusione dal concorso. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso: a) dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12; b) dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. L'accertamento di tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente. 3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui alla lettera a), e quelli di cui al precedente comma 2, devono essere mantenuti sino alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.