Art. 6 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per l'eventuale prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione delle graduatorie di merito; b) la commissione per le prove di efficienza fisica; c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; b) due o piu' ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a maggiore, membri, uno dei quali puo' essere sostituito con un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero con un tecnico o esperto nelle materie oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione; c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, con funzioni di segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' essere integrata da docenti universitari o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche ad altra amministrazione, in qualita' di membri aggiunti, i quali hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. 4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N. S.R.), presidente; b) due o piu' ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N. S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N. S.R.) presidente; b) ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e ufficiali psicologi, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N. S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. 6. Le commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del presente articolo, possono avvalersi, per la parte di rispettiva competenza, del supporto di periti selettori e psicologi anche esterni Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N. S.R.) e della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno all'amministrazione.