IL DIRETTORE GENERALE del personale e delle risorse Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; Visto decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche »; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 703 che prevede, al comma 1, per quanto riguarda l'accesso alla carriera iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, che il 60% dei posti disponibili e' riservato ai volontari in ferma prefissata, ad esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo; Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali - in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della sanita' 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ed in particolare l'art. 44 comma 30 concernente la disciplina transitoria del titolo di studio richiesto ai volontari delle Forze armate quale requisito per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della direzione generale del personale e delle risorse; Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria; Attesa la necessita' di bandire due distinti concorsi pubblici per il reclutamento, in totale, di n. 774 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Decreta: Art. 1 Posti disponibili a concorso 1. Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di 754 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, sono indetti i seguenti concorsi pubblici: a) concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 452 posti (340 uomini; 112 donne) riservato: ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, purche' siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; ai volontari inferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purche' siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; b) concorso pubblico per esame a n. 302 posti (226 uomini; 76 donne) aperto ai cittadini italiani, purche' siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Numero 2 posti (uno maschile ed uno femminile) sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della Provincia di Bolzano. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. 2. I posti del concorso di cui al comma 1, lettera a), eventualmente non coperti per insufficienza di candidati idonei, saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui alla lettera b), secondo l'ordine della relativa graduatoria finale di merito, maschile e femminile. 3. Si precisa che all'atto della presentazione della domanda con le modalita' di cui all'art. 5 i candidati debbono optare per il concorso cui intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i requisiti. 4. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -, sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2019 - 2021. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».