Art. 10 Prova d'esame 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai concorsi ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione (fotocopia dello stesso), di copia della domanda di partecipazione nonche' della documentazione richiesta all'art. 5, comma 1, (ricevuta di invio della domanda completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell'ora stabiliti nel calendario pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it il 20 maggio 2019, ovvero in altra data ivi fissata, indicata a partire dalla suddetta pubblicazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell'obbligo. 4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 5. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 6. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 7. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi. 8. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 12: per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 680 e 224 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto; per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 452 e 152 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto. 9. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12 e 13 risulti inferiore al numero dei posti banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l'Amministrazione, si riserva la facolta' di convocare ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie.