Art. 11 Modalita' di svolgimento della prova 1. Durante la prova d'esame e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. 2. Nel corso della prova non e' consentito ai candidati usare telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che permettono di comunicare tra di loro e con l'esterno. E' altresi' vietato portare seco carta da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 3. L'esito della prova e' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia.