Art. 13 Accertamenti attitudinali 1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli agenti di custodia con qualifica non inferiore all'ottava aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria ovvero da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area II. 3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 4. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 5. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento. 5. Avverso al giudizio di non idoneita' il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e composta da due dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore generale del personale e delle risorse.