Art. 15 Formazione e approvazione delle graduatorie dei concorsi 1. La Commissione di cui all'art. 9 redige per i soli aspiranti idonei alla prova scritta, che hanno superato gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le graduatorie di merito, suddivise per contingente maschile e femminile, per ciascuno dei concorsi di cui al comma 1 dell'art. 1. 2. Per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) la rispettiva graduatoria e' formata secondo: a) il punteggio conseguito nella prova d'esame; b) i titoli di seguito indicati, tratti dall'estratto della documentazione di servizio di cui al fac-simile in allegato 2, rilasciata dalle competenti Autorita' militari: valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualita' di Volontario in ferma prefissata; missioni in teatro operativo fuori area; valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica; riconoscimenti, ricompense e benemerenze; titolo di studio; conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu' lingue straniere; esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni conseguite; numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; eventuali altri attestati e brevetti. 3. I titoli sopra indicati sono tratti dall'estratto della documentazione di servizio, di cui al precedente art. 7, rilasciato dalle competenti Autorita' militari. 4. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante i periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata annuale ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 5. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 6. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che, superata la prova scritta d'esame, sono ammessi alla successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art. 10, comma 8. 7. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso. 8. Per il concorso cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ferma restando la riserva dei posti per i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, la graduatoria di merito e' formata dal punteggio conseguito nella prova scritta dai candidati. 9. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), suddivise in relazione ai posti messi a concorso del ruolo maschile e femminile e dichiara i vincitori e gli idonei dei concorsi medesimi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 10. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 11. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.