Art. 8 Comunicazione agli aspiranti 1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 6, comma 4, e eventuali modifiche, pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 2. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.