Art. 10 
 
      Prove di efficienza fisica per i candidati per l'Esercito 
 
    1. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito,
sulla base  degli  elenchi  predisposti  dalla  DGPM,  provvedera'  a
convocare i candidati idonei di cui al precedente art.  9,  comma  9,
lettera a) per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica.  La
convocazione, fatta con le modalita' indicate nel precedente art.  5,
contiene l'indicazione della sede in cui  si  svolgeranno  le  prove,
nonche' della data e dell'ora di presentazione.  I  candidati  devono
essere  muniti  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso   di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
Essi possono fruire, per la durata delle prove,  se  disponibili,  di
vitto a proprio carico - ove richiesto  -  e  di  alloggio  a  carico
dell'Amministrazione. Coloro che non si presenteranno  nel  giorno  e
nell'ora   indicati   nella    convocazione    saranno    considerati
rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate
e riconosciute tali dal Centro di Selezione e Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito. 
    2. I  candidati  effettueranno  le  prove  di  efficienza  fisica
secondo le modalita' riportate negli allegati  A  e  H1  al  presente
bando. 
    3. I candidati che alla scadenza del termine della  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione  di
congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualita' di
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto  vincitori
di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in
servizio. 
    4. I candidati che alla scadenza del termine della  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione  di
VFP 1 in servizio e che, successivamente,  sono  stati  collocati  in
congedo, saranno considerati come personale in congedo. 
    5. I candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi  alle
prove di efficienza fisica con il certificato  medico,  in  corso  di
validita' (il certificato deve avere validita'  annuale),  attestante
l'idoneita'  all'attivita'  sportiva   agonistica   per   una   delle
discipline  sportive  riportate  nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della Sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero  a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata  con  il  servizio
sanitario Nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura  sanitaria
pubblica o privata) autorizzato  secondo  le  normative  nazionali  e
regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medico
specializzato in medicina dello sport. 
    6. I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento  delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza, rilasciato da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,
con campione biologico prelevato  in  data  non  anteriore  a  cinque
giorni precedenti le prove. Coloro che non  esibiranno  tale  referto
saranno sottoposte a test di gravidanza, per escludere l'esistenza di
tale stato, al solo fine della effettuazione in sicurezza delle prove
di  efficienza  fisica.  L'eventuale  positivita'  del   test   sara'
comunicata alle interessate in via riservata. L'individuato stato  di
gravidanza impedira'  la  sottoposizione  alle  prove  di  efficienza
fisica. 
    7. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente  non
idoneo per causa di servizio  ovvero  nelle  more  della  definizione
della stessa ovvero  in  presenza  di  una  dichiarazione  medica  di
lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di  Corpo,
e' consentito il differimento nell'ambito  della  specifica  sessione
programmata. 
    8. Il giudizio  relativo  alle  prove  di  efficienza  fisica  e'
definitivo e, nel caso di non superamento o di mancata  effettuazione
delle prove, comporta l'esclusione  dai  successivi  accertamenti  e,
comunque, dal concorso. 
    9. Tale giudizio sara' subito comunicato  ai  candidati,  a  cura
della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 
    10. Saranno esentati dal sostenere le citate prove di  efficienza
fisica i candidati in servizio che, all'atto della presentazione  per
lo  svolgimento  delle  stesse,  siano  stati  giudicati  NON  IDONEO
PERMANENTEMENTE  IN  MODO  PARZIALE  AL  S.M.I.  per  infermita'   SI
dipendente da causa di servizio. 
    11. I candidati il cui  servizio  e'  stato  prolungato  ai  fini
dell'espletamento delle prove concorsuali, ai  sensi  dell'art.  2204
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  devono  presentare  il
predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che,  in  caso
di inidoneita' e qualora  non  risultino  utilmente  collocati  nella
graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere
al loro collocamento in congedo, in  quanto  esclusi  dall'ammissione
alle successive fasi concorsuali. 
    12.  L'esclusione  dal  concorso  per  effetto  del  giudizio  di
inidoneita' di cui al precedente comma 8  avviene  per  delega  della
DGPM alla competente commissione. 
    13. Avverso il  giudizio  di  inidoneita'  il  candidato  escluso
potra'  avanzare  unicamente  ricorso  giurisdizionale  al  tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta  e  centoventi
giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
    14.  La  commissione  di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  4
consegnera' alla  DGPM  gli  elenchi,  contenenti  i  nominativi  dei
candidati per l'Esercito, distinti in base alla tipologia dei posti a
concorso, con il  punteggio  conseguito  nelle  prove  di  efficienza
fisica. La DGPM  provvedera'  a  redigere  e  approvare  le  relative
graduatorie, distinte anch'esse in base alla tipologia  dei  posti  a
concorso, sommando per ciascun candidato i  punteggi  ottenuti  nella
prova  di  selezione  a  carattere  culturale,   logico-deduttivo   e
professionale e nelle prove di efficienza fisica. 
    Le graduatorie dei candidati che  hanno  sostenuto  le  prove  di
efficienza  fisica,  con  i  relativi   punteggi,   potranno   essere
consultate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della difesa. 
    15. Saranno ammessi alle successive fasi concorsuali, i candidati
per l'Esercito che nelle graduatorie di cui al precedente comma 14 si
siano collocati: 
      - se partecipanti per incarico/specializzazione  da  assegnare,
entro i primi 2.000 posti della relativa graduatoria; 
      - se partecipanti per le altre tipologie di posti a concorso: 
        entro  i  primi  quaranta   posti   della   graduatoria   per
«elettricista infrastrutturale»; 
        entro i primi quaranta posti della graduatoria per «idraulico
infrastrutturale»; 
        entro i primi venti posti della graduatoria per «muratore»; 
        entro i primi dieci posti della graduatoria per «meccanico di
mezzi e piattaforme»; 
        entro i primi venti posti della graduatoria per «fabbro»; 
        entro i primi venti posti della graduatoria per «falegname»; 
        entro i primi  sei  posti  della  graduatoria  per  posizione
organica di «maniscalco»; 
        entro i primi otto posti della graduatoria per  qualifica  di
«sistemista sicurezza informatica di 1° livello»; 
        entro i primi ventisei posti della graduatoria per  qualifica
di «operatore basico per operazioni speciali». 
    In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio  all'ultimo
posto disponibile, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.