Art. 10
Prove di efficienza fisica per i candidati per l'Esercito
1. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvedera' a
convocare i candidati idonei di cui al precedente art. 9, comma 9,
lettera a) per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica. La
convocazione, fatta con le modalita' indicate nel precedente art. 5,
contiene l'indicazione della sede in cui si svolgeranno le prove,
nonche' della data e dell'ora di presentazione. I candidati devono
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
Essi possono fruire, per la durata delle prove, se disponibili, di
vitto a proprio carico - ove richiesto - e di alloggio a carico
dell'Amministrazione. Coloro che non si presenteranno nel giorno e
nell'ora indicati nella convocazione saranno considerati
rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate
e riconosciute tali dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito.
2. I candidati effettueranno le prove di efficienza fisica
secondo le modalita' riportate negli allegati A e H1 al presente
bando.
3. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualita' di
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori
di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in
servizio.
4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in
congedo, saranno considerati come personale in congedo.
5. I candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi alle
prove di efficienza fisica con il certificato medico, in corso di
validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per una delle
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della Sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il servizio
sanitario Nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria
pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e
regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico
specializzato in medicina dello sport.
6. I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,
con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque
giorni precedenti le prove. Coloro che non esibiranno tale referto
saranno sottoposte a test di gravidanza, per escludere l'esistenza di
tale stato, al solo fine della effettuazione in sicurezza delle prove
di efficienza fisica. L'eventuale positivita' del test sara'
comunicata alle interessate in via riservata. L'individuato stato di
gravidanza impedira' la sottoposizione alle prove di efficienza
fisica.
7. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione
della stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di
lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo,
e' consentito il differimento nell'ambito della specifica sessione
programmata.
8. Il giudizio relativo alle prove di efficienza fisica e'
definitivo e, nel caso di non superamento o di mancata effettuazione
delle prove, comporta l'esclusione dai successivi accertamenti e,
comunque, dal concorso.
9. Tale giudizio sara' subito comunicato ai candidati, a cura
della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
10. Saranno esentati dal sostenere le citate prove di efficienza
fisica i candidati in servizio che, all'atto della presentazione per
lo svolgimento delle stesse, siano stati giudicati NON IDONEO
PERMANENTEMENTE IN MODO PARZIALE AL S.M.I. per infermita' SI
dipendente da causa di servizio.
11. I candidati il cui servizio e' stato prolungato ai fini
dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 2204
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il
predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che, in caso
di inidoneita' e qualora non risultino utilmente collocati nella
graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere
al loro collocamento in congedo, in quanto esclusi dall'ammissione
alle successive fasi concorsuali.
12. L'esclusione dal concorso per effetto del giudizio di
inidoneita' di cui al precedente comma 8 avviene per delega della
DGPM alla competente commissione.
13. Avverso il giudizio di inidoneita' il candidato escluso
potra' avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi
giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
14. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 4
consegnera' alla DGPM gli elenchi, contenenti i nominativi dei
candidati per l'Esercito, distinti in base alla tipologia dei posti a
concorso, con il punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica. La DGPM provvedera' a redigere e approvare le relative
graduatorie, distinte anch'esse in base alla tipologia dei posti a
concorso, sommando per ciascun candidato i punteggi ottenuti nella
prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e
professionale e nelle prove di efficienza fisica.
Le graduatorie dei candidati che hanno sostenuto le prove di
efficienza fisica, con i relativi punteggi, potranno essere
consultate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della difesa.
15. Saranno ammessi alle successive fasi concorsuali, i candidati
per l'Esercito che nelle graduatorie di cui al precedente comma 14 si
siano collocati:
- se partecipanti per incarico/specializzazione da assegnare,
entro i primi 2.000 posti della relativa graduatoria;
- se partecipanti per le altre tipologie di posti a concorso:
entro i primi quaranta posti della graduatoria per
«elettricista infrastrutturale»;
entro i primi quaranta posti della graduatoria per «idraulico
infrastrutturale»;
entro i primi venti posti della graduatoria per «muratore»;
entro i primi dieci posti della graduatoria per «meccanico di
mezzi e piattaforme»;
entro i primi venti posti della graduatoria per «fabbro»;
entro i primi venti posti della graduatoria per «falegname»;
entro i primi sei posti della graduatoria per posizione
organica di «maniscalco»;
entro i primi otto posti della graduatoria per qualifica di
«sistemista sicurezza informatica di 1° livello»;
entro i primi ventisei posti della graduatoria per qualifica
di «operatore basico per operazioni speciali».
In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio all'ultimo
posto disponibile, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.