Art. 13 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Le commissioni di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
a) redigono le graduatorie di  merito  sulla  base  della  somma  dei
punteggi ottenuti dai candidati nella prova di selezione a  carattere
culturale,  logico-deduttivo  e   professionale,   nelle   prove   di
efficienza fisica -  qualora  previsto  -  e  nella  valutazione  dei
titoli. 
    2.  Per  l'immissione   nell'Esercito   sono   redatte   distinte
graduatorie di merito, in base alla tipologia dei posti a concorso: 
      - per incarico/specializzazione da assegnare; 
      - per «elettricista infrastrutturale»; 
      - per «idraulico infrastrutturale»; 
      - per «muratore» 
      - per «meccanico di mezzi e piattaforme» 
      - per «fabbro»; 
      - per «falegname»; 
      - per la posizione organica di «maniscalco»; 
      - per qualifica di  «sistemista  sicurezza  informatica  di  1°
livello»; 
      -  per  la  qualifica  di  «operatore  basico  per   operazioni
speciali». 
    I candidati che abbiano chiesto di partecipare  per  l'immissione
nell'Esercito  sia   per   i   posti   previsti   per   «elettricista
infrastrutturale»,    «idraulico    infrastrutturale»,    «muratore»,
«meccanico di mezzi e piattaforme», «fabbro», «falegname»,  posizione
organica  di  «maniscalco»,  qualifica   di   «sistemista   sicurezza
informatica di 1° livello»  o  qualifica  di  «operatore  basico  per
operazioni speciali», sia per i posti  per  incarico/specializzazione
che sara' assegnato/a dalla Forza armata, qualora utilmente  inseriti
in entrambe le graduatorie, saranno convocati per coprire i posti per
«elettricista infrastrutturale», o  «idraulico  infrastrutturale»,  o
«muratore», o «meccanico di  mezzi  e  piattaforme»,  o  «fabbro»,  o
«falegname», o posizione organica di  «maniscalco»,  o  qualifica  di
«sistemista sicurezza informatica di  1°  livello»,  o  qualifica  di
«operatore basico per operazioni speciali». 
    Per la Marina militare sono redatte due distinte  graduatorie  di
merito, una per il CEMM e  una  per  le  CP,  in  base  alle  domande
prodotte dai candidati. 
    Per l'Aeronautica militare e'  redatta  un'unica  graduatoria  di
merito. 
    3. Le predette commissioni, nella redazione delle graduatorie  di
merito, devono tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 4 in materia di riserva dei posti a concorso. 
    4. A parita' di punteggio, e' data la precedenza ai candidati  in
possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modifiche e integrazioni. Tali titoli devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore
parita' e' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Le graduatorie di merito sono  valide  esclusivamente  per  il
presente bando, ferma restando la previsione dell'art. 14. 
    6.  Le  graduatorie  di  merito  sono   approvate   con   decreto
Dirigenziale emanato dalla DGPM. Le graduatorie  di  merito  relative
alla Marina militare sono  approvate  con  decreto  interdirigenziale
emanato dalla DGPM di concerto con  il  comando  generale  del  Corpo
delle capitanerie di porto. 
    7. Le suddette graduatorie saranno  rese  note  nel  portale  dei
concorsi e nel sito internet del Ministero della  difesa  e  verranno
altresi' pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa, consultabile
nel sito www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. 
    Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.