Art. 13 Graduatorie di merito 1. Le commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) redigono le graduatorie di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, nelle prove di efficienza fisica - qualora previsto - e nella valutazione dei titoli. 2. Per l'immissione nell'Esercito sono redatte distinte graduatorie di merito, in base alla tipologia dei posti a concorso: - per incarico/specializzazione da assegnare; - per «elettricista infrastrutturale»; - per «idraulico infrastrutturale»; - per «muratore» - per «meccanico di mezzi e piattaforme» - per «fabbro»; - per «falegname»; - per la posizione organica di «maniscalco»; - per qualifica di «sistemista sicurezza informatica di 1° livello»; - per la qualifica di «operatore basico per operazioni speciali». I candidati che abbiano chiesto di partecipare per l'immissione nell'Esercito sia per i posti previsti per «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «meccanico di mezzi e piattaforme», «fabbro», «falegname», posizione organica di «maniscalco», qualifica di «sistemista sicurezza informatica di 1° livello» o qualifica di «operatore basico per operazioni speciali», sia per i posti per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata, qualora utilmente inseriti in entrambe le graduatorie, saranno convocati per coprire i posti per «elettricista infrastrutturale», o «idraulico infrastrutturale», o «muratore», o «meccanico di mezzi e piattaforme», o «fabbro», o «falegname», o posizione organica di «maniscalco», o qualifica di «sistemista sicurezza informatica di 1° livello», o qualifica di «operatore basico per operazioni speciali». Per la Marina militare sono redatte due distinte graduatorie di merito, una per il CEMM e una per le CP, in base alle domande prodotte dai candidati. Per l'Aeronautica militare e' redatta un'unica graduatoria di merito. 3. Le predette commissioni, nella redazione delle graduatorie di merito, devono tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1, comma 4 in materia di riserva dei posti a concorso. 4. A parita' di punteggio, e' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore parita' e' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 5. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione dell'art. 14. 6. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto Dirigenziale emanato dalla DGPM. Le graduatorie di merito relative alla Marina militare sono approvate con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 7. Le suddette graduatorie saranno rese note nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresi' pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.