Art. 8
Commissioni
1. Con Decreti del direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate, per ciascuna Forza
armata, le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di efficienza fisica.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a)
saranno composte da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado
corrispondente, presidente;
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado
corrispondente, membro;
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado
corrispondente ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa
appartenente alla terza area funzionale, membro;
- uno o piu' sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo
o grado corrispondente, segretario/segretari senza diritto di voto.
La commissione nominata per la Marina militare deve comprendere
un componente, con diritto di voto, appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c)
per l'Esercito sono unificate in una sola commissione per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, che sara' cosi' composta:
- un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
- un ufficiale medico, membro;
- un ufficiali psicologo, membro;
- un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni e del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali laureati in psicologia, di
psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, nonche' di ufficiali della
Forza armata.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) per
l'Esercito sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
- tre ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
- un sottufficiale, membro e segretario, con diritto di voto.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e
d) per la Marina militare saranno cosi' composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
- un ufficiale del Corpo Sanitario militare Marittimo di
grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
- due ufficiali del Corpo Sanitario militare Marittimo di
grado non inferiore a Capitano di Corvetta, membri;
- un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
presidente;
- due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della
Marina militare, membri;
- un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare;
c) commissione per le prove di efficienza fisica:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
presidente;
- un ufficiale, membro;
- un sottufficiale del ruolo Marescialli, membro e
segretario.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza armata, ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza armata.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) per
l'Aeronautica militare sara' cosi' composta:
- un ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- due Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Maggiore, membri;
- un sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanita',
specialita' OSS, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni.
7. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere c) e d)
per l'Aeronautica militare sono unificate in una sola commissione per
gli accertamenti attitudinali e le prove di efficienza fisica, che
sara' cosi' composta:
- un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
qualificato perito selettore, presidente;
- due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati
periti selettori, membri;
- un sottufficiale qualificato «istruttore ginnico», membro;
- un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.
8. Limitatamente alla Marina militare, il direttore generale per
il personale militare o autorita' da lui delegata nominera', per
l'attribuzione delle categorie/qualificazioni o specialita' ai
candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del CEMM e
delle CP, una commissione composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata,
presidente;
- due Ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto, membri;
- un sottufficiale esperto di informatica, segretario senza
diritto di voto.
Successivamente alla definizione delle graduatorie di cui
all'art. 13 e all'attuazione di eventuali ripianamenti, la suddetta
commissione, nel rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuira'
le categorie/qualificazioni o specialita' secondo le modalita' e i
criteri stabiliti dallo Stato Maggiore della Marina militare con
apposita direttiva.
9. Con decreto del direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata sara', altresi', costituita la
commissione che deve presiedere allo svolgimento della prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale di
cui al successivo art. 9.