Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con Decreti del direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno  nominate,  per  ciascuna  Forza
armata, le seguenti commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) commissione per le prove di efficienza fisica. 
    2. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  a)
saranno composte da: 
      - un ufficiale di grado non  inferiore  a  Colonnello  o  grado
corrispondente, presidente; 
      - un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Capitano  o  grado
corrispondente, membro; 
      - un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Capitano  o  grado
corrispondente ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa
appartenente alla terza area funzionale, membro; 
      - uno o piu' sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo
o grado corrispondente, segretario/segretari senza diritto di voto. 
    La commissione nominata per la Marina militare  deve  comprendere
un componente, con diritto  di  voto,  appartenente  al  Corpo  delle
capitanerie di porto. 
    3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b)  e  c)
per l'Esercito  sono  unificate  in  una  sola  commissione  per  gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, che sara' cosi' composta: 
      - un ufficiale di grado non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      - un ufficiale medico, membro; 
      - un ufficiali psicologo, membro; 
      - un sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni e  del  contributo
tecnico-specialistico  di  ufficiali  laureati  in   psicologia,   di
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale  dell'Esercito,  nonche'  di  ufficiali  della
Forza armata. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1,  lettera  d)  per
l'Esercito sara' composta da: 
      - un ufficiale di grado non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      - tre ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; 
      - un sottufficiale, membro e segretario, con diritto di voto. 
    5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c)  e
d) per la Marina militare saranno cosi' composte: 
      a) commissione per gli accertamenti psico-fisici: 
        - un ufficiale del  Corpo  Sanitario  militare  Marittimo  di
grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
        - due ufficiali del Corpo  Sanitario  militare  Marittimo  di
grado non inferiore a Capitano di Corvetta, membri; 
        - un sottufficiale del ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni; 
      b) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
presidente; 
        - due ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  della
Marina militare, membri; 
        - un sottufficiale del ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare; 
      c) commissione per le prove di efficienza fisica: 
        - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
presidente; 
        - un ufficiale, membro; 
        -  un  sottufficiale  del   ruolo   Marescialli,   membro   e
segretario. 
    Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali  e/o
Sottufficiali esperti  di  settore  della  Forza  armata,  ovvero  di
esperti di settore esterni alla Forza armata. 
    6. La commissione di cui al precedente comma 1,  lettera  b)  per
l'Aeronautica militare sara' cosi' composta: 
      - un ufficiale del Corpo Sanitario  Aeronautico  di  grado  non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
      - due Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico  di  grado  non
inferiore a Maggiore, membri; 
      - un sottufficiale del ruolo  Marescialli,  categoria  sanita',
specialita' OSS, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni. 
    7. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere c)  e  d)
per l'Aeronautica militare sono unificate in una sola commissione per
gli accertamenti attitudinali e le prove di  efficienza  fisica,  che
sara' cosi' composta: 
      - un ufficiale di grado non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
qualificato perito selettore, presidente; 
      - due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano,  qualificati
periti selettori, membri; 
      - un sottufficiale qualificato «istruttore ginnico», membro; 
      - un  sottufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto. 
    8. Limitatamente alla Marina militare, il direttore generale  per
il personale militare o autorita'  da  lui  delegata  nominera',  per
l'attribuzione  delle  categorie/qualificazioni  o   specialita'   ai
candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del  CEMM  e
delle CP, una commissione composta da: 
      - un ufficiale di grado non inferiore a  Capitano  di  Fregata,
presidente; 
      - due  Ufficiali,  di  cui  uno  appartenente  al  Corpo  delle
capitanerie di porto, membri; 
      - un sottufficiale esperto  di  informatica,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Successivamente  alla  definizione  delle  graduatorie   di   cui
all'art. 13 e all'attuazione di eventuali ripianamenti,  la  suddetta
commissione, nel rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuira'
le categorie/qualificazioni o specialita' secondo le  modalita'  e  i
criteri stabiliti dallo Stato  Maggiore  della  Marina  militare  con
apposita direttiva. 
    9. Con decreto del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata  sara',  altresi',   costituita   la
commissione che deve  presiedere  allo  svolgimento  della  prova  di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale  di
cui al successivo art. 9.