Art. 14 Titoli di merito 1. Le Commissioni esaminatrici ai fini della formazione della graduatoria finale valuteranno i titoli di merito secondo le modalita' di cui alle Appendici al bando, provvedendo a redigere l'apposita Scheda di valutazione titoli, riepilogativa dei punteggi attribuiti, rinvenibile tra gli allegati al bando. 2. Con riferimento al servizio prestato, quale requisito di partecipazione e, ove previsto, quale titolo di merito, si dovra' nell'apposita scheda allegata: a) specificare il tipo di documento: SV per la Scheda valutativa, RI per il Rapporto informativo e MR per la Mancata redazione, indicandone il motivo; b) indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Rapporto informativo si potra' tener conto della seguente tabella di comparazione: Parte di provvedimento in formato grafico In caso di dubbi interpretativi dovuti alla mancanza di esplicite espressioni riferibili a quelle riportate nella predetta tabella, si potranno acquisire ulteriori elementi tenendo conto del giudizio dell'autorita' valutatrice precedentemente espressasi. In caso di ulteriori perplessita', si prendera' in considerazione l'aggettivazione associata al rendimento (voce n. 27 della parte III-qualita' professionali).