Art. 14 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. Le Commissioni esaminatrici ai  fini  della  formazione  della
graduatoria  finale  valuteranno  i  titoli  di  merito  secondo   le
modalita' di cui alle Appendici  al  bando,  provvedendo  a  redigere
l'apposita Scheda di valutazione titoli, riepilogativa  dei  punteggi
attribuiti, rinvenibile tra gli allegati al bando. 
    2. Con riferimento  al  servizio  prestato,  quale  requisito  di
partecipazione e, ove previsto, quale titolo  di  merito,  si  dovra'
nell'apposita scheda allegata: 
      a)  specificare  il  tipo  di  documento:  SV  per  la   Scheda
valutativa, RI per il  Rapporto  informativo  e  MR  per  la  Mancata
redazione, indicandone il motivo; 
      b) indicare il giudizio riportato sul documento  caratteristico
ovvero, in caso di Rapporto informativo si potra' tener  conto  della
seguente tabella di comparazione: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    In caso di dubbi interpretativi dovuti alla mancanza di esplicite
espressioni riferibili a quelle riportate nella predetta tabella,  si
potranno acquisire ulteriori  elementi  tenendo  conto  del  giudizio
dell'autorita' valutatrice precedentemente  espressasi.  In  caso  di
ulteriori    perplessita',    si    prendera'    in    considerazione
l'aggettivazione associata al rendimento  (voce  n.  27  della  parte
III-qualita' professionali).