Art. 18 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie  di  merito,
frequenteranno corsi applicativi di durata non superiore  a  un  anno
accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione  dei
rispettivi capi di Stato Maggiore. 
    2.  I  concorrenti  saranno  nominati  Maresciallo  in   servizio
permanente dell'Esercito, capo di 3ª classe della Marina  militare  e
Maresciallo  di  3ª  classe  dell'Aeronautica  militare  con  decreto
dirigenziale ed iscritti in ruolo dopo coloro che  hanno  frequentato
il corso di cui all'art. 760, comma  1  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 e comunque prima di quelli che hanno frequentato il
corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, del medesimo articolo,
iscritti in ruolo nello stesso anno. 
    3. L'anzianita' relativa  dei  Marescialli  e'  rideterminata,  a
seguito del  superamento  del  corso  applicativo,  dalla  media  del
punteggio della graduatoria del concorso e di  quello  conseguito  al
termine del corso. 
    4. I candidati  che  non  superano  il  corso  applicativo,  sono
collocati in congedo illimitato,  ovvero  reintegrati  nel  ruolo  di
provenienza se gia' in servizio, in tal caso il periodo svolto  quale
frequentatore del corso e' considerato come  servizio  effettivamente
prestato. 
    5. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso  dei  requisiti  di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    6. I vincitori assumeranno servizio con riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al precedente comma 1. 
    7. All'atto della presentazione al corso, i  marescialli/capi  di
3ª classe dovranno contrarre una  ferma  di  cinque  anni  decorrente
dalla data di inizio del corso medesimo. Il rifiuto di  sottoscrivere
la ferma  comportera'  la  revoca  della  nomina.  Detti  marescialli
saranno sottoposti a visita di incorporamento e  in  tale  sede,  nel
caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamento dell'idoneita'
psico-fisica,  dovranno  produrre  il  referto  analitico  attestante
l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini  di  percentuale
enzimatica, rilasciato entro trenta giorni dalla data  di  ammissione
ai  corsi  da  strutture  sanitarie   pubbliche.   Inoltre,   saranno
sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie  previste  dalla  normativa
sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e  all'estero.
A tal fine,  dovranno  presentare  all'atto  dell'incorporamento,  la
documentazione di cui al precedente art. 16, comma 2. 
    8. La mancata presentazione al corso applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    9. Nei concorsi di cui al presente bando,  se  alcuni  dei  posti
messi a concorso risultano scoperti  per  rinuncia  o  decadenza,  la
Direzione  generale  per  il  personale  militare  puo'   autorizzare
altrettante  ammissioni  ai  corsi  stessi  secondo  l'ordine   della
graduatoria entro  1/12  della  durata  del  corso  stesso  ai  sensi
dell'art. 643, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010. 
    10.  Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  Maresciallo
dell'Esercito italiano, capo di 3ª classe  della  Marina  militare  e
Maresciallo  di  3ª  classe  dell'Aeronautica  militare,  in   quanto
dichiarato  vincitore  che,  trovandosi  nelle  condizioni   previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    11. Ai marescialli, una volta ammessi alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
    12. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio o  in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai
Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del  corso
previa  rinuncia  al  grado  e  alla  qualifica  rivestiti   all'atto
dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione  dai
rispettivi ruoli di provenienza. I volontari in ferma prefissata,  se
in servizio,  potranno  accedere  alla  frequenza  del  corso  previo
provvedimento di proscioglimento dalla  ferma  prefissata  annuale  o
quadriennale, con contestuale perdita del  grado  e  collocamento  in
congedo dalla ferma medesima, secondo la procedura disciplinata dalla
«Direttiva di Stato giuridico dei volontari in ferma prefissata». Ove
i medesimi siano gia' in congedo potranno accedere alla frequenza del
corso previo provvedimento di perdita del grado, la cui proposta deve
essere    avanzata    tramite    i    rispettivi    Comandi    Scuola
Sottufficiali/marescialli. 
    13. Durante la frequenza del corso ai frequentatori competono, se
piu'  favorevoli,  gli   assegni   del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione ai corsi.