Art. 13
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 (commi 1 e 3), 13, 14 e
15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non
devono essere commentati ne' annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera b).